Domanda:
Altre disposizioni ?
Risposta:
1) LA NASCITA DI UN FIGLIO
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare,
entro 10 giorni dal parto, la nascita del
proprio figlio presso il Comune di residenza,
anche se la nascita è avvenuta in
altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario
del centro di nascita
(ospedale, casa di
cura), entro 3 giorni
dal parto;
b) all´Ufficiale di Stato Civile del
Comune ove è nato il bambino, entro
10 giorni dal parto;
c) all´Ufficiale di Stato Civile del
Comune di residenza del padre quando questi
abbia la residenza in un Comune diverso da
quello della madre e a condizione che ella
acconsenta, entro 10 giorni dal parto.
2) VALIDITÁ DI CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni
dello stato civile, gli estratti e le copie
integrali degli atti di stato civile rilasciati
dai servizi demografici, hanno validità
6 mesi dalla data di rilascio.
É ammessa la presentazione delle certificazioni
"scadute" purchè le informazioni
contenute nei certificati stessi non siano
variate.
In questo caso, basterà apporre sul
certificato una dichiarazione non autenticata,
resa dal titolare dello stesso, che attesti
che le informazioni contenute nel certificato,
non hanno subito variazioni dalla data di
rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato
non soggetto a modificazione (ad es.: certificati
storici, di morte, titolo di studio).
3) ESTRATI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La pubblica amministrazione, non può
richiedere estratti di atti di stato civile
al cittadino, ma dovrà procurarseli
richiedendolo direttamente all´ufficiale
di stato civile competente.
4) ACCERTAMENTI D´UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni, non possono
richiedere ai cittadini la produzione di
certificati attestanti l´assenza di
precedenti penali e l´assenza di carichi
pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati,
presso gli uffici competenti, direttamente
dall´amministratore che deve emanare
il provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non
possono richiedere atti o certificati concernenti
fatti, stati o qualità personali,
che risultino attestati in documenti già
in loro possesso o che esse stesse siano
tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora l´interessato non intenda o
non sia in grado di utilizzare le autodichiarazioni,
i certificati concernenti fatti, stati o
qualità personali risultanti da albi
o da pubblici registri tenuti o conservati
da una pubblica amministrazione, sono sempre
acquisiti d´ufficio dall´amministrazione
procedente, su semplice indicazione da parte
dell´interessato della specifica amministrazione
che conserva l´albo o il registro.
6) NON PIÙ PREVISTA L´AUTENTICAZIONE
DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della
pubblica amministrazione ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, non è
più necessaria l´autenticazione
della sottoscrizione (firma), se l´interessato
appone la firma in presenza del dipendente
addetto a riceverla, oppure se l´istanza
è presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorchè non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore.
L´istanza e la copia fotostatica del
documento di identità, possono essere
inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è
soggetta ad autenticazione anche nei casi
in cui contiene dichiarazioni sostitutive
dell´atto di notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI
L´interessato può sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva dell´atto
di notorietà, dalla quale risulti
la conoscenza del fatto che la copia della
dichiarazione allegata, è conforme
all´originale (per i pubblici concorsi
ha lo stesso valore della copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale
ad una istanza, la firma non va autenticata.
8) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI
STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive
siano presentate da cittadini della Comunità
Europea, si applicano le stesse modalità
previste per i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in
Italia secondo le disposizioni del regolamento
anagrafico della popolazione residente, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
il 30 Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati,
fatti e qualità personali certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici
o privati italiani.
9) DOCUMENTO D´IDENTITÁ IN SOSTITUZIONE
DEI CERTIFICATI
In occasione dell´accertazione della
domanda, è vietato alle amministrazioni
pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di
pubblici servizi, richiedere certificazioni
che attestino dati o qualità già
contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e
data di nascita, cittadinanza, stato civile
e residenza, attestati in documenti di riconoscimento
in corso di validità, hanno lo stesso
valore dei corrispondenti certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE
La produzione di
atti e documenti, sono pienamente
equipollenti agli
originali.
L´autenticazione di un documento, può
essere effettuata dal funzionario competente,
dal quale è stato emesso l´originale,
da quello presso il quale l´originale
è depositato o conservato, o da quello
al quale deve essere presentato il documento,
nonchè da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all´amministrazione
copia autentica di un documento, l´autenticazione
della copia può essere fatta dal responsabile
del procedimento o dal dipendente competente
a ricevere la documentazione, dietro esibizione
dell´originale.
In questo caso, la
copia autentica può eseere
utilizzata solo nel
procedimento in corso.
11) PIÚ SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI
É abrogata l´autenticazione
della firma per la presentazione delle domande
ai concorsi pubblici, nonchè ad esami
per il conseguimento di abilitazioni, diplomi
o titoli culturali; non è inoltre
più previsto il limite di età,
tranne che per alcuni casi particolari previsti
dalle singole amministrazioni, in relazione
alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali
relativi all´età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli
e delle prove di esame, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane
di età.
12) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia, può essere autenticata
direttamente dall´ufficio che rilascia
il certificato, purchè sia presentata
personalmente dall´interessato.
L´autentica di una foto, può
essere effettuata solo se richiesta espressamente
da una norma di legge (passaporto, patente).
13) NOVITÀ IN MATERIA DI RILASCIO DELLE
CARTE D´IDENTITÁ E PASSAPORTO
La carta di identità, può essere rinnovata
sei mesi prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è
più necessaria l´indicazione
dello stato civile, a meno che non lo richieda
espressamente l´interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio
di leva obbligatorio, potranno ottenere subito
il rilascio della carta di identità
e/o del passaporto; è infatti abrogata
la norma che prevedeva il nulla osta obbligatorio
per il rilascio del passaporto e/o della
carta di identità.
14) FIRME DI PIÚ PERSONE SEPARATAMENTE
I documenti che richiedono la firma di più
persone, possono essere sottoscritti anche
separatamente ed in momenti diversi.