
| Cos´è l´Autocertificazione
? |
Consiste nella facoltà riconosciuta
ai cittadini di presentare, in sostituzione
delle tradizionali certificazioni richieste,
propri stati e requisiti personali, mediante
apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate)
dall´interessato.
La firma non deve essere più autenticata.
L´autocertificazione sostituisce i
certificati senza che ci sia necessità
di presentare successivamente il certificato
vero e proprio. La pubblica amministrazione
ha l´obbligo di accettarle, riservandosi
la possibilità di controllo e verifica
in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi
sulla veridicità del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, in cui devono essere esibiti
i tradizionali certificati: pratiche per
contrarre matrimonio, rapporti con l´autorità
giudiziaria, atti da trasmettere all´estero. |
| Dichiarazioni che si possono autocercificare
? |
Si possono "autocertificare":
A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
* la data e il luogo
di nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei
diritti politici
* lo stato civile
(celibe/nubile, coniugato/a,
vedovo/a, divorziato/a)
* lo stato di famiglia
* l´esistenza in vita
* la nascita del
figlio
* il decesso del coniuge, dell´ascendente
o del discendente
* la posizione agli
effetti degli obblighi
militari
* l´iscrizione in albi o elenchi tenuti
dalla pubblica amministrazione
* titolo di studio
o qualifica professionale
posseduta; esami
sostenuti; titolo di specializzazione,
di abilitazione,
di formazione, di aggiornamento
e di qualifica tecnica
* situazione reddituale ed economica, anche
ai fini della concessione di benefici e vantaggi
di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l´indicazione dell´ammontare
corrisposto; assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l´indicazione dell´ammontare
del tributo assolto; possesso e numero del
codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi
dato presente nell´archivio dell´anagrafe
tributaria e inerente all´interessato.
* stato di disoccupazione; qualità
di pensionato e categoria di pensione; qualità
di studente o di casalinga
* qualifica di legale
rappresentante di persone
fisiche o giuridiche,
di tutore, di curatore
e simili
* iscrizione presso
associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi
tipo
* tutte le posizioni relative all´adempimento
degli obblighi militari, ecc.
* di non aver riportato
condanne penali
* tutti i dati a diretta conoscenza dell´interessato
contenuti nei registri di stato civile. Le
dichiarazioni di cui sopra non richiedono
alcuna autenticazione da parte del pubblico
ufficiale.
B) Dichiarazione sostitutiva dell´atto
di notorietà
* Tutti gli stati, fatti a qualità
personali non autocertificabili (non ricompresi
alla lettera "A" precedentemente
descritta) possono essere comprovati dall´interessato,
a titolo definitivo, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono
gli eredi; la situazione di famiglia originaria;
la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende
nel proprio interesse può riguardare
anche stati, fatti e qualità personali
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell´atto
di notorietà, non può contenere
manifestazioni di volontà (impegni,
rinunce, accettazioni, procure) e deleghe
configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la
veridicità delle dichiarazioni nel
caso in cui gli stati, i fatti e le qualità
personali dichiarati siano certificabili
o accertabili da parte della pubblica amministrazione,
l´amministrazione procedente entro
quindici giorni richiede direttamente la
documentazione all´amministrazione
competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento,
l´interessato può trasmettere,
anche attraverso strumenti informatici o
telematici, copia fotostatica, non autenticata,
dei certificati in cui sia già in
possesso.Le dichiarazioni sostitutive dell´atto
di notorietà non richiedono alcuna
autenticazione da parte del pubblico ufficiale
quando siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l´interessato deve presentare
la dichiarazione sostitutiva dell´atto
di notorietà:
a)unitamente alla
copia non autenticata di
un documento di riconoscimento
(nel caso
di invio per posta
o per via telematica);
b)firmarla in presenza
del dipendente addetto
a riceverla (nel
caso di presentazione
diretta) |
| Dove è utilizzabile ? |
L´autocertificazione e le dichiarazioni
sostitutive di notorietà sono utilizzabili
solo nei rapporti con le amministrazioni
pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e
le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
universitarie, le aziende e le amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni,
province, comuni e comunità montane,
I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi
altro ente di diritto pubblico (compresi
gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con
imprese esercenti servizi di pubblica necessità
e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom,
Aziende del Gas, ecc.).
L´autocertificazione e le dichiarazioni
sostitutive dell´atto di notorietá
non possono essere utilizzate nei rapporti
fra privati o con l´autorità giudiziaria
nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. |
| Come funziona ? |
Per avvalersi dell´autocertificazione
direttamente agli sportelli degli uffici
pubblici, è necessario prioritariamente
preoccuparsi di compilare il modulo previsto
che non è soggetto ad alcuna autenticazione,
per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive
di certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva
dell´atto di notorietà, occorre
l´autentica della sottoscrione (firma)
solo quando non sia contestuale ad una istanza.
L´autentica della sottosrizione avviene
previa identificazione del dichiarante da
parte del pubblico ufficiale autenticante.
L´accertamento dell´identità
personale del dichiarante può avvenire
in uno dei seguenti modi:
a)conoscenza diretta
da parte del pubblico
ufficiale;
b)testimonianza di
due idonei fidefacienti
conosciuti dal pubblico
ufficiale;
c)esibizione di un valido documento di identità
personale, munito di fotografia, rilasciato
da una pubblica autorità. |
| Cosa fare se non viene accettata ? |
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell´ufficio
pubblico che non ammette l'autocertificazione
o la dichiarazione sostitutiva dell´atto
di notorietà, nonostante ci siano
tutti i presupposti per accoglierla, incorre
nelle sanzioni previste dall´art. 328
del Codice penale e rischiano di essere puniti
per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo,
accertare chi è il responsabile della
pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome
e qualifica, inoltre è necessario
conoscere il numero di protocollo della stessa
e il tipo di procedimento attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione
sa chi è il suo interlocutore, il
cittadino, ha altrettanto diritto di sapere
chi segue il procedimento che lo riguarda
e come risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà
richiedere, per iscritto, le ragioni del
mancato accoglimento dell´autocertificazione
o della dichiarazione sostitutiva dell´atto
di notorietà segnalando anche, per
conoscenza, il tesserino, con gli estremi
della pratica al Comitato Provinciale della
Pubblica Amministrazione presso la Prefettura
del luogo in cui è stata rifiutata
l´autocertificazione e alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione
Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma
scritta. Se entro trenta giorni dalla data
della richiesta, il pubblico ufficiale o
l´incaricato non compie l´atto
e non risponde per esporre le ragioni del
ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per
le sanzioni della reclusione fino a un anno
o della multa fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta
giorni decorre dalla
data di ricezione
della richiesta.
La procedibilità è d´ufficio,
pertanto non sono richieste querele, istanze
o quant´altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata
la propria autocertificazione o la dichiarazione
sostitutiva, si troverà nelle condizioni
di denunciare semplicemente l´omissione
di atti d´ufficio. |
| Sottoscrizione autentica e bollo ? |
La legge istitutiva dell´autocertificazione,
prevedeva che l´autocertificazione
doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l´emanazione del D.P.R. 28 Dicembre
2000 n° 445, l´obbligo dell´autocertificazione
della firma rimane solo per la "dichiarazione
sostitutiva dell´atto di notorietà"
quando la stessa non è contenuta in
una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione
(autocertificazioni), è sufficiente
la sottoscrizione dell´interessato.
L´autenticità della firma delle
dichiarazioni sostitutive dell´atto
di notorietà, può essere eseguita
dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri,
segretari comunali e funzionari incaricati
dai sindaci, anche di comuni diversi da quello
di residenza, nonchè dal funzionario
competente a ricevere la documentazione e
dal funzionario incaricato dal gestore di
pubblici servizi.
l´autentica della firma è soggetta
ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro,
essere corisposta dal cittadino quando comprova
che l´uso dell´atto è
esente, per legge, dall´imposta.
(Principali usi che giustificano l´esenzione
dall´imposta di bollo: pensionistico,
assegni familiari, leva militare, iscriz.
liste di collocamento, ecc. |
| Dichiarazioni non veritiere ? |
Attenzione a non effettuare dichiarazioni
non veritiere.
L´amministrazione pubblica, può
provvedere d´ufficio ad accertare la
veridicità di quanto dichiarato dal
cittadino.
É evidente che le norme, semplificando
l´azione amministrativa, vogliono anche
creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino,
rapporti di fiduciosa collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere
è, d´altra parte, punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia. |
| Altre disposizioni ? |
1) LA NASCITA DI UN FIGLIO
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare,
entro 10 giorni dal parto, la nascita del
proprio figlio presso il Comune di residenza,
anche se la nascita è avvenuta in
altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario
del centro di nascita
(ospedale, casa di
cura), entro 3 giorni
dal parto;
b) all´Ufficiale di Stato Civile del
Comune ove è nato il bambino, entro
10 giorni dal parto;
c) all´Ufficiale di Stato Civile del
Comune di residenza del padre quando questi
abbia la residenza in un Comune diverso da
quello della madre e a condizione che ella
acconsenta, entro 10 giorni dal parto.
2) VALIDITÁ DI CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni
dello stato civile, gli estratti e le copie
integrali degli atti di stato civile rilasciati
dai servizi demografici, hanno validità
6 mesi dalla data di rilascio.
É ammessa la presentazione delle certificazioni
"scadute" purchè le informazioni
contenute nei certificati stessi non siano
variate.
In questo caso, basterà apporre sul
certificato una dichiarazione non autenticata,
resa dal titolare dello stesso, che attesti
che le informazioni contenute nel certificato,
non hanno subito variazioni dalla data di
rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato
non soggetto a modificazione (ad es.: certificati
storici, di morte, titolo di studio).
3) ESTRATI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La pubblica amministrazione, non può
richiedere estratti di atti di stato civile
al cittadino, ma dovrà procurarseli
richiedendolo direttamente all´ufficiale
di stato civile competente.
4) ACCERTAMENTI D´UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni, non possono
richiedere ai cittadini la produzione di
certificati attestanti l´assenza di
precedenti penali e l´assenza di carichi
pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati,
presso gli uffici competenti, direttamente
dall´amministratore che deve emanare
il provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non
possono richiedere atti o certificati concernenti
fatti, stati o qualità personali,
che risultino attestati in documenti già
in loro possesso o che esse stesse siano
tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora l´interessato non intenda o
non sia in grado di utilizzare le autodichiarazioni,
i certificati concernenti fatti, stati o
qualità personali risultanti da albi
o da pubblici registri tenuti o conservati
da una pubblica amministrazione, sono sempre
acquisiti d´ufficio dall´amministrazione
procedente, su semplice indicazione da parte
dell´interessato della specifica amministrazione
che conserva l´albo o il registro.
6) NON PIÙ PREVISTA L´AUTENTICAZIONE
DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della
pubblica amministrazione ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, non è
più necessaria l´autenticazione
della sottoscrizione (firma), se l´interessato
appone la firma in presenza del dipendente
addetto a riceverla, oppure se l´istanza
è presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorchè non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore.
L´istanza e la copia fotostatica del
documento di identità, possono essere
inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è
soggetta ad autenticazione anche nei casi
in cui contiene dichiarazioni sostitutive
dell´atto di notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI
L´interessato può sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva dell´atto
di notorietà, dalla quale risulti
la conoscenza del fatto che la copia della
dichiarazione allegata, è conforme
all´originale (per i pubblici concorsi
ha lo stesso valore della copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale
ad una istanza, la firma non va autenticata.
8) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI
STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive
siano presentate da cittadini della Comunità
Europea, si applicano le stesse modalità
previste per i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in
Italia secondo le disposizioni del regolamento
anagrafico della popolazione residente, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
il 30 Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati,
fatti e qualità personali certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici
o privati italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITÁ IN SOSTITUZIONE
DEI CERTIFICATI
In occasione dell´accertazione della
domanda, è vietato alle amministrazioni
pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di
pubblici servizi, richiedere certificazioni
che attestino dati o qualità già
contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e
data di nascita, cittadinanza, stato civile
e residenza, attestati in documenti di riconoscimento
in corso di validità, hanno lo stesso
valore dei corrispondenti certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE
La produzione di
atti e documenti, sono pienamente
equipollenti agli
originali.
L´autenticazione di un documento, può
essere effettuata dal funzionario competente,
dal quale è stato emesso l´originale,
da quello presso il quale l´originale
è depositato o conservato, o da quello
al quale deve essere presentato il documento,
nonchè da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all´amministrazione
copia autentica di un documento, l´autenticazione
della copia può essere fatta dal responsabile
del procedimento o dal dipendente competente
a ricevere la documentazione, dietro esibizione
dell´originale.
In questo caso, la
copia autentica può eseere
utilizzata solo nel
procedimento in corso.
11) PIÚ SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI
É abrogata l´autenticazione
della firma per la presentazione delle domande
ai concorsi pubblici, nonchè ad esami
per il conseguimento di abilitazioni, diplomi
o titoli culturali; non è inoltre
più previsto il limite di età,
tranne che per alcuni casi particolari previsti
dalle singole amministrazioni, in relazione
alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali
relativi all´età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli
e delle prove di esame, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane
di età.
12) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia, può essere autenticata
direttamente dall´ufficio che rilascia
il certificato, purchè sia presentata
personalmente dall´interessato.
L´autentica di una foto, può
essere effettuata solo se richiesta espressamente
da una norma di legge (passaporto, patente).
13) NOVITÀ IN MATERIA DI RILASCIO DELLE
CARTE D´IDENTITÁ E PASSAPORTO
La carta di identità, può essere rinnovata
sei mesi prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è
più necessaria l´indicazione
dello stato civile, a meno che non lo richieda
espressamente l´interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio
di leva obbligatorio, potranno ottenere subito
il rilascio della carta di identità
e/o del passaporto; è infatti abrogata
la norma che prevedeva il nulla osta obbligatorio
per il rilascio del passaporto e/o della
carta di identità.
14) FIRME DI PIÚ PERSONE SEPARATAMENTE
I documenti che richiedono la firma di più
persone, possono essere sottoscritti anche
separatamente ed in momenti diversi. |
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